Le piccole imprese e quelle artigiane, così come definite della Legge 31/98, sono quelle strutture pubbliche o private, o aziende anche a carattere familiare che abbiano fino a 20 lavoratori dipendenti.
Il Decreto del 27/11/2001 n.123 regola le Linee guida di settore e le disposizioni particolari per le piccole imprese. L’Allegato I, modificato ed integrato con il Decreto Delegato del 14/01/2008 n.4, contiene gli elementi per l’inclusione nella categoria di piccola impresa a basso rischio.
Il datore di lavoro della piccola impresa, classificata a basso rischio, ha la facoltà di assumere personalmente la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione, inviando al Dipartimento Prevenzione – UOC Sicurezza sul Lavoro, la dichiarazione che la sua impresa non si trovi in nessuna delle condizioni previste nellʼAllegato I del Decreto sopra citato.
Rimane l’obbligo di elaborare una relazione sintetica sulla valutazione dei rischi presenti nei luoghi e nei processi di lavoro, nelle macchine, impianti ed attrezzature, sulle prevedibili situazioni di emergenza e sul programma di riduzione, ovvero di attenuazione di tali rischi.
La relazione, datata e firmata dal datore di lavoro, deve essere aggiornata periodicamente in funzione delle modifiche dei luoghi e dei processi di lavoro nonché dell’organizzazione del lavoro e tenuta in azienda a disposizione degli Organi di Vigilanza.